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Statuto

STATUTO

SEZIONE I – FINALITA’ E SEDE

ART.1

E’ costituita l’Associazione culturale “IL CANNETO”, che negli articoli che seguono verrà per semplicità nominata Associazione, con sede in Portogruaro, c/o C.S.M. FOSSALATO.

ART.2

L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed aconfessionale, e si ispira agli ideali della non violenza e della solidarietà.

Le sue finalità sono:

a)    Ricercare quei valori morali, economici e spirituali che portano ad una maggiore coscienza e conoscenza di sé, della società e dell’ambiente in relazione alla nutrizione, alla salute ed alle implicazioni sociali dei processi di consumo.

 

 

b)    Promuovere una adeguata conoscenza della qualità dell’alimentazione, in particolare per quanto riguarda la composizione e la preparazione dei generi alimentari.

c)    Favorire la diffusione del consumo critico attuato attraverso l’acquisto preferenziale da piccoli produttori locali rispettosi delle persone e dell’ambiente.

d)    Favorire lo scambio di informazioni sui criteri di scelta dei singoli prodotti e produttori.

e)    Nell’ambito della sua attività l’Associazione potrà favorire l’organizzazione tra i soci di gruppi di acquisto che provvedano all’acquisizione di prodotti, alimentari e non alimentari, aventi particolari caratteristiche di genuinità, di qualità, di vitalità ed il cui processo produttivo sia conforme al rispetto dell’ambiente e delle persone.

f)     Diffondere l’informazione sui prodotti alimentari coltivati nel rispetto dell’uomo, dell’ambiente e degli animali e sui generi di consumo che privilegiano tecniche di produzione basate sui sistemi naturali – con particolare riferimento all’agricoltura biologica e biodinamica -, ponendosi anche come momento organizzativo del contatto tra produttori e consumatori.

g)    Promuovere attivamente la difesa ecologica dell’ambiente attraverso attività informative e formative e quanto altro possa concorrere alla diffusione di tutti i sistemi naturali.

h)    Promuovere informazione sui vari sistemi di terapie naturali per l’uomo, favorendone lo sviluppo e l’applicazione.

 

ART.3

 

Per raggiungere i suoi fini l’Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimenti dei fini sociali.

L’Associazione potrà affiliarsi a qualsiasi Associazione o ente a carattere locale, nazionale o internazionale che persegua le stesse finalità.

SEZIONE II – PATRIMONIO

ART.4

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)    dalle quote associative dei soci;

b)    da contributi pubblici e privati;

c)    da tutti gli introiti che possano pervenire all’Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e culturali;

d)    da eventuali rendite patrimoniali;

e)    da ogni altra entrata.

ART.5

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

 

a)    materiale, mobili ed attrezzature acquisiti dall’Associazione;

b)    ogni eventuale bene immobile e mobile di proprietà dell’Associazione, anche di seguito a donazione.

Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad un ente o Associazione che senza fine di lucro persegua finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

SEZIONE III – I SOCI

ART.6

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione i cittadini italiani e stranieri che ne condividano le finalità.

ART.7

Tutti coloro che intendano far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda all’Associazione stessa. L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

ART.8

L’Associazione è composta da soci ordinari e soci onorari:

a)    Soci ordinari: sono colore che, in possesso dei requisiti indicati nel presente statuto, partecipano alle attività organizzate dall’Associazione e sono in regola con il pagamento della quota sociale.

b)    Soci onorari: sono coloro che per meriti nei confronti dell’Associazione o comunque per riconoscimento di particolari meriti di ordine sociale o morale, siano inviatati a far parte dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell’Assemblea Generale. I soci “onorari” sono esclusi dal versamento della quota associative.

La partecipazione del socio alla vita associativa non è temporanea e perdura fino a che il singolo socio non perda i requisiti per il verificarsi di uno dei motivi indicati in seguito.

I soci partecipano alla vita dell’Associazione e contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali nei modi previsti dal presente statuto.

Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni dell’Associazione.

ART.9

Tutti i soci ordinari sono tenuti a versare le quote associative stabilite dagli organi sociali. Gli appartenenti al medesimo nucleo familiare possono essere ammessi a far parte dell’Associazione con il versamento complessivo di una singola quota associativa.

L’entità delle quote di associazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento delle stesse sono determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART.10

La qualità di socio si perde:

a)    per recesso che, deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;

b)    per decadenza, che consegue al ritardo nel pagamento della quota di associazione per un tempo siperiore al termine fissato dal Consiglio Direttivo;

c)    per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale.

ART.11

Le dichiarazioni di recesso e i provvedimenti di radiazione sono resi pubblici mediante affissione all’albo sociale ed in tutte le sedi nelle quali opera l’Associazione.

ART.12

Il socio, per qualsiasi causa, abbia cessato di appartenere all’Associazione, non può richiedere la restituzione dei contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Le quote non possono essere trasferite né rivalutate.

ART.13

L’anno sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre.

SEZIONE IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.14

Organi dell’Associazione sono:

a)    L’Assemblea dei soci;

b)    Il Consiglio Direttivo;

c)    Il Presidente.

ART.15

L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative, I soci hanno diritto ad un voto ciascuno.

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante raccomandata, anche a mano, o mediante avviso nelle sedi in cui opera l’Associazione, nei quindici giorni prima della data di convocazione; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

La convocazione dell’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria oltre che essere indetta dal Presidente, potrà essere richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

a) deliberare sul programma delle attività;

b) approvare il rendiconto economico-finanziario e la relazione del Presidente;

c)   approvare eventuali regolamenti interni per l’attuazione dello statuto;

d)   eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

e)  deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, inerente alle  finalità dell’Associazione.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei soci presenti.

L’esercizio del diritto di voto, sia in Assemblea Ordinaria che Straordinaria, può essere delegato ad altro socio con atto scritto, con il limite di una delega per ogni rappresentante.

L’Assemblea Straordinaria delibera:

a)    in ordine alle proposte di modificazione dello statuto sociale;

b)    sullo scioglimento dell’Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente il quale nominerà un Segretario con il compito di redigere il verbale.

I verbali delle delibere delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, ivi compreso l’elaborato che espone il rendiconto economico e finanziario, dovranno essere affissi nelle sedi in cui opera l’Associazione nei quindici giorni successivi alla loro approvazione.

ART.16

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dalla Assemblea che ne determina anche il numero, scelti tra i soci in regola con il versamento delle quote associative annuali.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un anno e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si runiche ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più consiglieri venissero a mancare, per qualsiasi causa, subentreranno i primi dei non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza della nomina dei consiglieri già in carica. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, decade l’intero Consiglio Direttivo e dovrà essere convocata una Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle decisioni dell’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo verificare i requisiti e le motivazioni dei nuovi soci con facoltà di non accogliere singole adesioni.

ART.17

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

In caso di sua assenza o di impedimento egli è sostituito dal Consigliere più anziano.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.18

La duarata dell’Associazione è illimitata.

ART.19

Lo scioglimento dell’Associazione può avere luogo oltre che per le cause di legge, anche per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento tutto il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, o ai fini di pubblica utilità

L’individuazione di tale ente o associazione spetterà all’Assemblea che delibera la cessazione dell’attività.

ART.20

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per la risoluzione delle eventuali controversie che potessero insorgere tra di loro o nei confronti dell’Associazione.

Ogni controversia fra gli associati o tra questi e l’Associazione relativa all’interpretazione del presente Statuto sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale costituito da tre membri uno designato da ciascuna delle parti e il terzo, che assumerà le funzioni del Presidente, dai primi due designati.

Il Collegio arbitrale giudicherà con un arbitrato irrituale.

Il suo giudizio sarà inappellabile e dovrà essere comunicato per iscritto alle parti in causa ed al Consiglio Direttivo, non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

ART.21

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 05 Maggio 2010 21:09)